Dispersione

La Dispersione delle ceneri

Quando è possibile disperdere le ceneri


Edit Image
So.crem. Trento - Società Tridentina per la Cremazione - Roseto
So.crem. Trento - Società Tridentina per la Cremazione
Sulla base dell'interpretazione autentica dell'art. 14bis della L.P. 20 giugno 2008, nr. 7, contenuta nella lettera P.A.T. - Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie in data 23 settembre 2010, prot. nr. 514324/10/0270991, riguardante la dispersione delle ceneri facciamo presente che essa è possibile solamente nei seguenti casi:
  1. Dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 previa presentazione delle volontà scritte del defunto;
  2. Dall'entrata in vigore della legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130 e fino alla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, per le persone decedute in tale periodo, anche in assenza di volontà scritta del defunto, previa dichiarazione dei familiari circa la volontà del defunto di procedere alla dispersione delle ceneri;
  3. Prima dell'entrata in vigore della legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130, la dispersione non e assolutamente ammessa (per persone decedute prima di tale data e di cui viene richiesta esumazione e cremazione) nemmeno in presenza di testamento o altra volontà scritta del defunto redatte in data antecedente a tale legge (tali manifestazioni di volontà vengono ritenute legalmente nulle).